SECURITY MANAGEMENT & SERVIZI INVESTIGATIVI

Portierato Fiduciario

Sorveglianza non armata

Il servizio di portierato, o di receptionist, rientra tra i servizi di vigilanza non armata, detti anche servizi fiduciari. Servizi tipici del portierato fiduciario:
  • L’accoglienza delle persone;
  • Filtraggio e registrazione (con supporti cartacei o informatici) dei visitatori: l’accesso alla struttura potrà essere garantito solo a coloro che verranno riconosciuti o debitamente identificati e dopo averne richiesta e verificata la destinazione finale; espletabili sono anche le mansioni di ritiro del documento identificativo e conseguente consegna di badge;
  • Registrazione e controllo entrate ed uscite in condomini, stabili, e uffici.
  • Gestione parcheggi e controllo accessi.
  • Gestione viabilità
  • Servizio di centralino, smistamento chiamate e smistamento posta.
  • Servizio di Doorman (accoglienza clienti in negozio, apertura porte e regolamentazione afflusso/deflusso della clientela)
  • Controllo gestione e verifica degli spazi pubblicitari
  • La registrazione di persone e mezzi comprensivo di eventuali adempimenti delle procedure di accesso (es: la raccolta dei documenti di riconoscimento, modulo privacy, ecc.);
  • La verifica delle bolle di carico;
  • La pesa dei mezzi;
  • Controllo/gestione/supervisione fabbricati L.340/2000-D.L. vo 157/1995;
  • Controllo gestione apparati tecnici quali: elettrici, idraulici, termico e antincendio. L.340/2000-D.L. vo 157/1995;
  • Controllo gestione e custodia apparati di allarme, centraline antincendio e videosorveglianza L.340/2000-D.L. vo 157/1995;
  • La gestione dei segnali di allarme provenienti da sistemi di controllo tecnologico inclusi i segnali provenienti da impianti di anti-intrusione e videosorveglianza.
  • Gestione del centralino con smistamento telefonate in ingresso
  • Ricerca e reperibilità personale interno
  • Gestione e ordinamento della rubrica e dei recapiti manutenzione
  • Partecipazione all’attuazione di procedure di evacuazione secondo le norme di sicurezza sul lavoro
  • Verifica dei documenti di trasporto merci con registrazione automezzi
  • Controllo funzionamento dei sistemi di accesso e allarme varchi
  • Redazione di rapporti e tenuta dei rilievi e degli eventi anomali
  • Controllo delle infrastrutture di servizio
  • Gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’utente
  • Svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas, ecc.
  • Interventi di Primo Soccorso anche con uso di DAE.
Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di “mera custodia e vigilanza passiva” proprie dell’attività di portierato Il servizio di portierato è un’attività prevalente di controllo accessi di mezzi e/o persone svolta presso una proprietà (immobile o altro) svolta in modo continuativo La sicurezza non armata viene richiesta da negozi, uffici e aziende che hanno bisogno di un servizio di controllo di beni ad esempio portierato in palazzi, centri commerciali, fiere, luoghi e in generale situazioni in cui sono richiesti monitoraggio e custodia. La vigilanza non armata è infatti un deterrente contro effrazioni, tentativi di furto, danni a cose o attività commerciali. Le guardie non armate si accertano che nessun intruso entri in aree riservate, ispezionano i parcheggi, le aree interne e segnalano alle forze dell’ordine eventuali anomalie nel caso si verifichino e l’intervento superi i compiti a cui è adibito. Vigilanza non armata: Il profilo di una guardia non armata è un professionista che ha il compito di sorvegliare un’area o un luogo e monitorare il corretto andamento di una situazione. Le competenze di ognuno variano a seconda degli accordi stipulati tra l’istituto di vigilanza e il Cliente, e in base all’esperienza del vigilante. Più frequentemente, il servizio di vigilanza non armata in uffici, condomini o sedi aziendali viene utilizzato per controllare e regolare l’accesso alle sale o ai piani dello stabile, registrare i visitatori, sorvegliare le entrate secondarie, fornire un servizio di receptionist, perlustrare locali interni, posteggi e altro ancora. In alcuni casi la vigilanza non armata viene richiesta anche in aziende o cantieri per la sorveglianza del materiale, per la presenza negli orari di apertura e chiusura, per registrare addetti e mezzi di lavoro. I settori nei quali possono essere applicati questi servizi sono, ad esempio, cantieri, supermercati, locali, ecc. Il servizio di portierato fiduciario è un’attività svolta presso una proprietà anche sensibile (per il prestigio, per il rischio o per la rilevanza attribuita dal cliente) che può prevedere anche attività accessorie di registrazione ed accoglienza visitatori anche stranieri (in lingua inglese), anche con l’ausilio di strumenti informatici, di controllo dei mezzi in transito o altro. Il personale che svolge questo servizio di portierato ha sempre un’esperienza pregressa, è di buona presenza, con scolarizzazione superiore, conoscenza dell’inglese sufficiente alla mansione svolta, con specifica formazione su primo soccorso, antincendio basegestione emergenze tecnologiche. NOTE Nel mondo della sicurezza sussidiaria il dubbio spinoso tra portierato e vigilanza è una delle questioni più dibattute e sotto l’occhio attento della legge. Da un lato, gli operatori di settore (le società di global service e le agenzie di security) si interrogano riguardo i requisiti da possedere e i permessi da richiedere (la famosa autorizzazione prefettizia). Dall’altro, le piccole-grandi aziende che intendono investire in sicurezza non sanno a chi affidarsi per tutelare il proprio patrimonio di beni mobili e immobili. Qual è la differenza tra portierato e vigilanza? Chi stabilisce mansioni e compiti della vigilanza non armata e del portierato? Quando serve la licenza del prefetto? Portierato o vigilanza: art. 134 T.U.L.P.S. e altre norme La prima risposta viene fornita dall’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.). Il testo individua il requisito che deve possedere per legge chi svolge attività di vigilanza: impugnare un’autorizzazione del Prefetto. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati Una differenza più precisa tra portierato e vigilanza viene fornita dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) all’interno della Determinazione n. 9 del 22/07/2015. Il testo in particolare chiarisce che: Mentre la vigilanza privata si caratterizza per l’esercizio di poteri di intervento diretto per la difesa dell’immobile, il servizio di portierato o di guardiania non implica un obbligo di difesa attiva degli immobili, ma una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi (es. registrazione dei visitatori, controllo ed ispezione degli accessi; regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi; monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e nell’obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione per i necessari interventi; etc.). Oltre a una questione di permessi, quindi, c’è anche una più sostanziale diversità di mansioni e responsabilità. Alla vigilanza spetta l’obbligo di rispondere a una possibile minaccia, mentre un servizio di portierato e guardiania non prevede necessariamente la difesa dell’immobile e di ciò che contiene. Portierato e vigilanza non armata: una differenza meno marcata Le cose si complicano quando si passa ad analizzare la differenza tra il portierato e la vigilanza non armata, cioè con l’impiego di personale disarmato che svolge un controllo di tipo passivo. La questione è così sottile da coinvolgere anche la giurisprudenza. Nel 2018 il Tribunale di Milano ha infatti definito meglio i confini tra le due mansioni, offrendo più spazio di manovra al portierato. La sentenza in particolare ha stabilito che il portierato può essere impiegato anche in attività di vigilanza, custodia, pulizia, reception, ricezione della corrispondenza, controllo degli accessi e della funzionalità degli impianti, la registrazione dei visitatori, purché rimanga un servizio che non implichi l’obbligo di difesa attiva degli immobili. Tra i compiti del portierato rientrano “il monitoraggio dell’impianto di allarme antintrusione e l’obbligo, in caso di allarme, di dare immediata notizia al servizio tecnico e ai soggetti individuati dal proprietario dell’immobile o dall’amministrazione per i necessari interventi”, come disposto dall’ANAC. Il tutto senza i vincoli normativi di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. “Tali attività non rientrano nell’ambito delle attività di vigilanza e/o custodia a tutela dell’ordine pubblico, rappresentando, invece, una normale tutela della proprietà privata e della funzionalità di aziende o complessi operativi, trattandosi di tipici servizi di portierato e di guardianaggio. Si tratta, pertanto, di attività di vigilanza meramente passiva dell’immobile custodito”. Per quanto riguarda la vigilanza non armata, il Tribunale milanese ha confermato la natura attiva del servizio di sicurezza all’immobile e ha mantenuto sotto obbligo di autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. mansioni come: “la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche; i servizi di vigilanza con unità cinofile; i servizi di teleallarme; i servizi di telesoccorso; i servizi di vigilanza di depositi di esplosivi; i servizi di vigilanza sui mezzi di trasporto pubblico; i servizi di vigilanza fissa (piantonamento diurno e/o notturno ad un obiettivo) e quelli di vigilanza ispettiva (ispezione esterna e/o interna diurna e/o notturna ad uno o più obiettivi sensibili); i servizi di vigilanza non armata, diretta sistematicamente alla segnalazione via radio alle Forze dell’ordine, a mezzo di ricetrasmittenti, di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare”. Differenza tra portierato e vigilanza non armata: conclusioni In definitiva, le attività di portierato e di vigilanza sono entrambe servizi di vigilanza, ma con finalità e modalità diverse. Se lo scopo è quello di controllare lo stabile o l’area in maniera puramente passiva la mansione sarà riconosciuta come portierato. Se invece la stessa attività mira alla difesa (armata o disarmata) del bene mobile o immobile dalle aggressioni di terzi andrà qualificata come vigilanza (non armata o armata a seconda delle necessità del cliente). Normativa sul Portierato L’attività di Portierato NON è più seggetta, ai sensi della Legge n. 300/2000. A regime dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 del T.U.L.P.S., si differenzia da quella della vigilanza privata sostanzialmente in riferimento al tipo di servizio richiesto al “portiere” che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell’immobile cui lo stesso è adibito ma è collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono. Giova infatti sottolineare che, in case al contratto di volta in volta considerato, possono essere incluse tra le prestazioni richieste al portiere anche mansioni divese dalla semplice vigilanza quali, a titolo esemplificativo, servizi di reception, assistenza clienti, consegna corrispondenza, custodia intesa come manutenzione dell’integrità dell’edificio, pulizia dello stabile. Diversamente il servizio delle Guardie Particolari Giurate (GPG) attiene esclusivamente alla prevenzione e repressione delle attività predatorie e, quindi, la difesa del diritto di proprietà, tanto che alle medesime è fatto esplicito divieto di attendere ad altre mansioni lavorative che possano distrarre dal servizio di vigilanza cui sono destinate (art. 3 del R.D.L. n. 144/1936). Da quanto sopra esposto il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di poter definire un determinato tipo di prestazione quale attività di vigilanza sottoposto alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S., ovvero quale servizio di portierato, ormai non più rilevante ai fini di pubblica sicurezza. Occorre esaminare caso per caso il tipo di servizio per il quale si sono accordate le parti. La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge n. 340/2000, che ha soppresso l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato, società, che venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire, sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario, così come peraltro previsto anche nell’ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuata con il D.lgs. n. 157/1995. Al riguardo, è stato sottolineato che, in presenza dell’avvenuta liberalizzazione dell’attività di portierato, ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazione di manodopera vietate dall’art. 1 della Legge n. 1369/1960, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicante un obbligo di difesa attiva della proprietà.